SUPPORTO

Corrispettivo

cmor

CHE Cos'è?

Il Corrispettivo Cmor è un onere applicato alle fatture di utenze luce e gas da pagare al proprio fornitore attuale a seguito del mancato pagamento di una o più bollette del fornitore precedente.

Questo importo compare nelle bollette degli utenti che, in una condizione di morosità con il loro fornitore, decidono di effettuare un cambio lasciando il debito insoluto. Il Cmor corrisponde all’indennizzo richiesto dal vecchio fornitore ed è parte dell’importo della bolletta di quello nuovo.

Se vedi questa voce all’interno della tua bolletta, allora molto probabilmente hai cambiato fornitore senza aver saldato tutte le fatture di quello precedente.

Sulla base delle deliberazioni Area, il SII – Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico – valuta e rende ammissibile o non ammissibile la richiesta di rimborso. Il Cliente, una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del SII, troverà l’addebito sulla prima fattura utile del nuovo fornitore.

Contestazione corrispettivo Cmor 

In alcuni casi può succedere che il Cmor venga addebitato in bolletta anche quando il cliente, al momento dell’addebito, risulta aver regolato le fatture insolute con il l vecchio gestore; può aver saldato successivamente alla presentazione della richiesta o può aver preso accordi con il precedente fornitore per un piano di rientro; oppure il cliente vuole contestare l’importo fatturato perché ritiene sia stato richiesto in misura eccessiva rispetto ai parametri contrattuali concordati. 

Cosa fare in queste situazioni? A chi bisogna rivolgersi per avere informazioni o inviare un reclamo ad ARERA?

Nel momento in cui si riceve sulla fattura di fornitura l’addebito del Cmor, l’importo fatturato deve essere saldato integralmente alla scadenza della fattura

In caso di mancato pagamento della fattura contenente l’addebito del Cmor, il nuovo fornitore può procedere, trascorsi i termini stabiliti dall’Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas, ARG/elt 4/08 e successive modifiche, alla sospensione e/o distacco delle utenze intestate al cliente

(“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”).

Se intende contestare l’importo e/o dimostrare che ha già saldato quanto dovuto dovrà attivarsi con la massima sollecitudine aprendo un reclamo e contattando Arera tramite lo Sportello del consumatore.

Tale reclamo dovrà essere inviato attraverso l’apposito modulo compilato e spedito con la modalità prevista dal fornitore in questione. Se dopo 30 giorni non hai ricevuto risposta o ne hai ricevuta una che consideri insoddisfacente, puoi rivolgerti all’Arera attraverso lo sportello per il consumatore dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 chiamando il numero verde 800.166.654.

L’eventuale risposta positiva dell’ARERA però non comporterà un annullamento del corrispettivo Cmor ma darà solamente una valutazione negativa o positiva della contestazione.

A questo punto il cliente dovrà rivolgersi al fornitore allegando l’esito e una documentazione che attesti il pagamento di tutte le fatture, se la documentazione sarà ritenuta soddisfacente il fornitore avrà a disposizione 10 giorni lavorativi per annullare la richiesta o effettuare il rimborso. 

Attenzione: la presentazione del reclamo all’ARERA non comporta in automatico l’annullamento del corrispettivo Cmor, lo Sportello infatti si limita a valutare se la contestazione è fondata ed eventualmente ad attivare controlli sul gestore di cui si contesta l’indennizzo.

Ricordiamo inoltre che una semplice richiesta di informazioni circa l’indennizzo addebitato in fattura, non ha valore di contestazione CMOR, per cui il cliente ha l’obbligo di effettuare il pagamento, entro la scadenza indicata dal nuovo gestore, per evitare che per la sua utenza venga attivata la procedura di sospensione della fornitura per morosità.

Attenzione: la presentazione del reclamo all’ARERA non comporta in automatico l’annullamento del corrispettivo Cmor, lo Sportello infatti si limita a valutare se la contestazione è fondata ed eventualmente ad attivare controlli sul gestore di cui si contesta l’indennizzo.

bonus sociale

elettrico

CHE Cos'è?

a chi
spetta

Il bonus luce per disagio economico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico.

Il bonus luce viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero sia a quelli serviti in maggior tutela, ma verrà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.

In caso di disattivazione/voltura della fornitura, prima del termine del periodo di agevolazione, la quota residua del bonus base e del bonus integrativo, ove previsto, viene riconosciuta nella fattura di chiusura a completamento dell’intero periodo di agevolazione.

Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 15.000 euro);
  • nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 30.000 euro) (*);
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII**).

Il SII ha un ruolo centrale, poiché acquisisce le informazioni dall’INPS, identifica le forniture da agevolare e le comunica a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.

Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della presentazione della DSU ovvero il primo giorno del mese in cui il SII fa le sue verifiche ed invia le notifiche a venditori e distributori).

Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (luce, gas).

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

(*) per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE compreso tra 20.000 euro e 30.000 euro, il bonus sarà riconosciuto dal 1° aprile 2023 (o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile) al 31 dicembre 2023; per questi nuclei familiari il SII individuerà le forniture agevolabili a partire dal mese di agosto 2023. Pertanto il bonus sarà applicato nella prima fattura utile a valle della ricezione delle necessarie informazioni dal SII e comprenderà anche eventuali quote già maturate relative ai mesi precedenti.

(**) Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas.

FAQ

frequently asked questions

Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 15.000 euro);
  • nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 30.000 euro) (*);
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

(*) per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE compreso tra 20.000 euro e 30.000 euro, il bonus sarà riconosciuto dal 1° aprile 2023 (o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile) al 31 dicembre 2023; per questi nuclei familiari il SII individuerà le forniture agevolabili a partire dal mese di agosto 2023. Pertanto il bonus sarà applicato nella prima fattura utile a valle della ricezione delle necessarie informazioni dal SII e comprenderà anche eventuali quote già maturate relative ai mesi precedenti.

Dal 1° gennaio 2021 per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (ad esempio presso Comune, CAF, sito INPS)  la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).

Il valore del bonus elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Viene aggiornato periodicamente dall’Arera. 

Consulta la tabella riepilogativa degli importi.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Gli importi del bonus sono riportati in bolletta alla voce di spesa “Bonus sociale”.

Il bonus per disagio economico è riconosciuto per 12 mesi. L’erogazione del bonus 2023 dipende dalla data di presentazione della DSU: se è presentata nel primo trimestre del 2023, il bonus per disagio economico decorre dal 1° gennaio 2023 (12 quote mensili, con termine di erogazione 31/12/2023), mentre se viene inoltrata successivamente al primo trimestre, il bonus decorre nei tempi standard previsti dalla regolazione (del.63/21). Per i clienti con bonus 2022 in corso di erogazione, l’agevolazione per il 2023 decorrerà in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022.

Il bonus per disagio economico viene riconosciuto da un anno all’altro, a condizione che gli aventi diritto  presentino ogni anno (ad esempio presso Comune, CAF, sito INPS)  la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).

L’erogazione del bonus senza interruzioni da un anno a quello successivo dipende dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni.
Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la DSU almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione sarà comunque stabilita dal SII).

CASI ESEMPLIFICATIVI

Nell’anno 1 il cittadino presenta la DSU nel mese di marzo (decorrenza bonus da maggio dell’anno 1 a aprile dell’anno 2) e nell’anno successivo (anno 2) la presenta entro il mese di marzo, il sistema di norma è in grado di far proseguire l’applicazione del bonus in  continuità (da maggio dell’anno 2).

Se, invece, nell’anno 1 il cittadino presenta la DSU a marzo e nell’anno successivo (anno 2) la presenta a giugno (o in qualsiasi mese successivo a marzo), il sistema non potrà riconoscere il bonus in continuità, poiché, in assenza di presentazione della nuova DSU, non dispone degli elementi necessari a verificare se il cittadino si trova ancora in condizione di disagio economico per l’ammissione al bonus economico. Per il solo anno 2022, è previsto che le eventuali quote maturate saranno recuperate retroattivamente.

Sì, quando viene rilevata la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.

ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus  deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.